Nuove norme dettate dal Regolamento IVASS n° 6/2014 in materia di formazione e aggiornamento degli intermediari assicurativi sono partite dal 30 giugno 2015 oltre a confermare gli obblighi formativi per intermediari finanziari, la formazione e l’aggiornamento, sono stati introdotte delle novità tra cui la possibilità di poter effettuare la formazione a distanza a cui viene dunque dato lo stesso valore della formazione tradizionale in aula.
Chi deve formarsi?
I soggetti tenuti all’obbligo di formazione secondo l’art. 4, comma 1, sono:
- Addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano, ai fini dell’iscrizione nelle sezioni C o E del RUI, ovvero i produttori diretti di imprese (sezione C) e i collaboratori (sezione E) degli intermediari di “primo livello” (agenti, broker e iscritti in sezione D, quali banche, intermediari finanziari, SIM, Poste Italiane);
- Addetti all’attività di intermediazione all’interno dei locali in cui l’intermediario (iscritto alle sezioni A, B e D del RUI) opera, prima di intraprendere l’attività;
- Gli addetti dei call center degli intermediari che se ne avvalgono, prima di intraprendere l’attività.
Gli esclusi
Sono esclusi dall’obbligo della formazione gli agenti e i broker iscritti alle sezioni A e B del RUI.
Caratteristiche principali:
- La formazione deve rispondere a requisiti di pertinenza e adeguatezza rispetto all’attività da effettuare e alla tipologia dei contratti trattati,
- deve essere svolta nei 12 mesi che precedono la data di presentazione della domanda di iscrizione o di inizio dell’attività.
- I corsi dovranno avere una durata di almeno 60 ore
- dovranno essere realizzati in aula o a distanza
- nell’attività didattica non potranno essere superate le 8 ore giornaliere.
I soggetti tenuti all’obbligo dell’aggiornamento
Il comma 2 dell’art. 4 del Regolamento IVASS 6/2014 prevede che siano tenuti all’obbligo dell’aggiornamento gli stessi soggetti individuati al comma 1 del medesimo articolo per l’obbligo di formazione, nonché tutte le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del RUI.
Altre caratteristiche dell’aggiornamento
- accrescere le conoscenze, le competenze e le capacità professionali in relazione: ai prodotti intermediati, all’evolversi della normativa e alle nuove prospettive di sviluppo dell’attività.
- La durata dell’aggiornamento non potrà essere inferiore alle 60 ore nel biennio, di cui almeno 15 in ogni anno solare.
- Le attività didattiche potranno essere svolte sia in aula che a distanza e non dovranno superare le 8 ore giornaliere.
- L’aggiornamento va svolto con cadenza almeno biennale e comunque in concomitanza di cambiamenti della normativa di riferimento o del lancio di nuovi prodotti.
La novità: la formazione a distanza
L’articolo 9 stabilisce, dunque, come già accennato, che la formazione a distanza ha la stessa valenza della tradizione svolta in aula. La formazione a distanza può essere effettuata nei seguenti mondi:
- videoconferenze,
- webinar
- e-learning
Deve chiaramente essere possibile:
- identificare i partecipanti
- interagire con l’attività didattica
- tracciare i tempi di erogazione e fruizione della formazione.
L’obiettivo finale è quello di trasferire agli operatori le competenze necessarie a offrire ai clienti, sia nella fase precontrattuale che contrattuale, una consulenza professionale che si possa basare sulla capacità di valutare quanto i prodotti offerti sono effettivamente adeguati in base alle esigenze.